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STATUTO 

 

TITOLO I

SCOPO SOCIALE E DURATA

ART. 1 – SCOPI

L’Associazione LE DONNE DELLA BIRRA, ha lo scopo di divulgare la cultura della birra e di coinvolgere le donne nel settore birrario in un’ottica di pari opportunità.

In particolare l’Associazione si propone di:

  • accrescere, evidenziare e valorizzare il ruolo della donna nel mondo birrario;
  • diffondere e migliorare la conoscenza e la cultura della birra di qualità.

Per realizzare il suo scopo sociale, l’Associazione potrà:

  • organizzare ogni tipo di attività avente per oggetto la valorizzazione delle donne nel mondo della birra.
  • Organizzare ogni tipo di attività avente per oggetto la valorizzazione della cultura birraria e della gastronomia birraria Italiana e internazionale.
  • Realizzare cene e altre attività gastronomiche
  • Realizzare attività culturali, presentazioni di libri, mostre, concerti e spettacoli
  • organizzare corsi, laboratori, formazioni, seminari e ogni altra attività collegata.
  • Organizzare attività educative per promuovere il consumo consapevole e informato di birre.
  • Organizzare attività per promuovere la parità di genere e dedicate all’empowerment delle donne nel mondo della birra.

Per il raggiungimento dei propri scopi l’Associazione potrà organizzare occasionalmente, nei limiti consentiti dalla legge, raccolte pubbliche di fondi, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Inoltre potrà svolgere qualsiasi attività direttamente connessa o strumentale al raggiungimento dei propri scopi istituzionali. Potrà anche appoggiare le iniziative e i programmi di altre istituzioni pubbliche o private, i cui scopi siano affini a quelli propri dell’Associazione.

ART. 2 – LOGO – EMBLEMA

  • Il logo dell’Associazione, depositato nell’anno 2015, è costituito da un simbolo grafico che rappresenta un volto femminile incorniciato da fiori di luppolo, completato dalla scritta LE DONNE DELLA BIRRA e caratterizzato dai colori nero, verde e rosso.
  • Il logo è il segno distintivo dell’Associazione.
  • Il relativo utilizzo può avvenire soltanto nel pieno rispetto del relativo regolamento in materia.

ART. 3 – DURATA

L’Associazione è costituita a tempo indeterminato e potrà essere sciolta solo in base a deliberazione dell’assemblea straordinaria degli associati presa con la maggioranza prevista dall’art. 21, ultimo comma, del codice civile.

TITOLO II

LE SOCIE

ART. 4 – CATEGORIE DI ASSOCIATE

Le Associate si distinguono nelle seguenti categorie:

  1. a) Socie Fondatrici: sono quelle socie che hanno partecipato all’atto costitutivo dell’Associazione oppure sono state ammesse con tale qualifica entro un anno dalla sua costituzione.
    b) Socie Ordinarie: sono coloro che aderiscono all’Associazione in un momento successivo alla sua           costituzione e provvedono al pagamento dei contributi associativi nella misura ordinaria fissata     annualmente dal consiglio direttivo; corrispondono alla categoria delle “appassionate” al mondo della birra.
  2. c) Socie Sostenitrici: sono invece quelle socie che partecipano all’Associazione dando un contributo maggiore di quello previsto per le socie ordinarie; corrispondono alle “professioniste” del mondo della birra (produttrici, cervoisier, ristoratrici, publicans, giornaliste…….).

Le Associate, indipendentemente dalle categorie cui appartengono, hanno parità di diritti compreso quello di voto. Il domicilio delle Associate per qualsiasi rapporto con l’Associazione si intende eletto nel luogo indicato nella domanda di ammissione o in successiva comunicazione scritta.

ART. 5 – AMMISSIONE DELLE ASSOCIATE

Possono essere ammesse a far parte dell’Associazione le persone fisiche, enti, organismi, istituzioni e società di natura pubblica o privata , sia di nazionalità italiana che straniera.

Le minori di anni diciotto possono diventare socie solo previo consenso dei genitori e in ogni caso non hanno diritto di voto in assemblea.

Chi intende aderire all’Associazione deve presentare espressa domanda al consiglio direttivo dichiarando di condividere gli scopi dell’Associazione e di accettare lo statuto ed i regolamenti dell’Associazione stessa.

Il consiglio direttivo dovrà provvedere in ordine alle domande di ammissione entro sessanta giorni dal loro ricevimento. In assenza di un provvedimento di accoglimento della domanda entro il termine predetto si intende che essa è stata respinta. In caso di diniego espresso il consiglio direttivo non è tenuto a esplicitare la motivazione di detto diniego.

ART. 6 – QUOTA ASSOCIATIVA

Le Associate sono tenute a corrispondere annualmente il contributo associativo ordinario stabilito dal Consiglio Direttivo per ciascuna categoria di socie:

  • Socie Fondatrici: € 20,00
  • Socie Ordinarie: € 10,00
  • Socie Sostenitrici: € 20,00

La quota associativa deve essere versata entro il 1. Giugno di ogni anno.

La qualifica di Associata nonché i diritti sulle quote e contributi associativi non sono trasmissibili né rivalutabili e neppure ripetibili, sia in caso di scioglimento del singolo rapporto associativo, sia in caso di scioglimento dell’Associazione.

ART. 7 – DIRITTI E DOVERI DELLE ASSOCIATE

Le Associate godono dei diritti previsti dal presente statuto.

In particolare hanno diritto:

– di partecipare alla vita associativa nei modi e nei limiti fissati dal presente statuto e dai regolamenti eventualmente adottati con delibera assembleare;

– di contribuire alla realizzazione degli scopi dell’Associazione a secondo della categoria cui appartiene la singola associata;

– di esercitare i propri diritti elettorali secondo i limiti previsti dallo statuto.

Le Associate hanno il dovere:

– di versare la quota associativa

– di operare nell’interesse dell’associazione e in favore del raggiungimento dei suoi scopi;

– di rispettare le norme dello statuto e dei regolamenti associativi nonché di mantenere una condotta personale non in contrasto con i principi sui quali è fondata l’Associazione.

– di impegnarsi attivamente nella vita associativa.

ART. 8 – PERDITA DELLA QUALITÀ DI ASSOCIATA

Il rapporto associativo della singola Associata si estingue per decesso, recesso, decadenza, esclusione.

L’Associata può sempre recedere dall’associazione comunicando la propria decisione per iscritto al Presidente.

L’Associata decade dalla qualità di socia se non provvede a versare nei termini e nei modi fissati dallo statuto e dal consiglio direttivo i contributi associativi sia ordinari che straordinari.
La socia viene esclusa se con il suo comportamento scorretto ed indisciplinato si sia resa colpevole di atti gravi e pregiudizievoli per l’associazione. In tale caso, il consiglio direttivo può decidere della sospensione temporanea o dell’esclusione della socia.

Contro il provvedimento è ammesso ricorso entro 30 giorni al Presidente, sul quale decide in via definitiva l’assemblea delle socie.

Quando per qualsiasi causa si sciolga il rapporto associativo, l’associata non ha alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione alla restituzione delle quote e dei contributi versati.

TITOLO III

PATRIMONIO-ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO

ART. 9 – PATRIMONIO ED ENTRATE DELL’ASSOCIAZIONE
Il patrimonio dell’associazione è costituito dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell’associazione, da eventuali donazioni, lasciti, erogazioni liberali e fondi di riserva.

Le entrate dell’associazione sono costituite:

– dalle quote associative;

– da qualsiasi contributo pubblico o privato;

– contributi effettuati con una specifica destinazione;

– doni, proventi di eventuali iniziative culturali.

– proventi derivanti dallo svolgimento di attività anche commerciali conformi allo Statuto

Spetta al consiglio direttivo decidere sugli eventuali investimenti e sull’utilizzo di fondi patrimoniali.

ART. 10 – ESERCIZI SOCIALI – BILANCIO
Gli esercizi sociali si chiudono al 31 dicembre di ogni anno. Alla chiusura di ogni esercizio il consiglio direttivo formerà il bilancio d’esercizio accompagnato da una relazione sullo svolgimento dell’attività associativa. Il bilancio sarà presentato all’assemblea ordinaria annuale per la sua approvazione. Una volta approvato sarà divulgato tra le socie nei modi più idonei.
Il consiglio direttivo redige anche il bilancio preventivo da sottoporre all’approvazione dell’assemblea entro il 30 novembre precedente l’inizio dell’esercizio.

TITOLO IV

ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE

ART. 11 – ASSEMBLEA DELLE ASSOCIATE
L’assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutte le Associate aventi diritto al voto.

L’assemblea è ordinaria o straordinaria.

L’assemblea ordinaria si tiene almeno una volta l’anno entro il 31 maggio per approvare il bilancio di esercizio.

Compete all’assemblea ordinaria:

  1. a) l’approvazione del bilancio annuale di esercizio accompagnato dalla relazione del consiglio direttivo sull’andamento culturale ed economico dell’Associazione;
  2. b) l’approvazione del bilancio preventivo entro il 30 novembre di ogni anno;
  3. c) la nomina dei membri del consiglio direttivo;
  4. d) gli altri argomenti che il consiglio direttivo ritiene di sottoporre all’approvazione dell’assemblea.

L’assemblea straordinaria delibera sulle eventuali modifiche da apportare allo statuto sociale nonché sullo scioglimento dell’associazione.

L’assemblea regolarmente convocata e costituita, rappresenta l’universalità delle associate e le sue deliberazioni prese in conformità alla legge ed allo statuto, vincolano tutte le associate anche se assenti o dissenzienti.

ART. 12 – CONVOCAZIONE DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è convocata a mezzo di lettera semplice inviata anche per fax o E-mail a tutte le Associate almeno quindici giorni prima della data fissata per l’assemblea.

Nell’avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo e l’ora dell’adunanza e l’elenco degli argomenti da trattare.

L’assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio dello Stato, secondo quanto sarà indicato nell’avviso di convocazione.

L’assemblea deve essere convocata dal consiglio direttivo quando ne facciano richiesta scritta e motivata almeno un terzo delle associate e comunque ogni qualvolta il consiglio direttivo lo ritenga opportuno.

ART. 13 – DIRITTO DI VOTO

Hanno diritto di voto in assemblea tutte le socie che hanno rinnovato la tessera almeno quindici giorni prima dello svolgimento della stessa. Ogni associata, a qualunque categoria appartenga, ha diritto ad un voto.

Le Associate possono farsi rappresentare in assemblea da altre Associate mediante delega scritta. Ogni associata non può ricevere più di due deleghe.

ART. 14 – PRESIDENZA DELL’ASSEMBLEA
L’assemblea è presieduta dalla Presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza dalla vice Presidente. In mancanza di entrambe, l’assemblea è presieduta da altra persona designata dall’assemblea stessa. L’assemblea nomina una segretaria e, qualora lo ritenga necessario, anche due scrutatrici.
Spetta alla Presidente dell’assemblea verificare la regolarità delle deleghe e la legittimazione delle socie a intervenire in assemblea e a esercitare il diritto di voto e dirigere il dibattito assembleare.
Le votazioni potranno aver luogo per alzata di mano, per appello nominale o a scrutinio segreto, secondo quanto stabilito dallo statuto o dalla Presidente dell’assemblea.

Delle riunioni assembleari viene redatto verbale firmato dalla presidente e dalla segretaria.

ART. 15 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA ORDINARIA
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l’intervento di tante socie che rappresentino almeno la metà più uno delle Associate. In seconda convocazione l’assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero delle intervenute.
Sia in prima che in seconda convocazione l’assemblea ordinaria delibera a maggioranza dei votanti.

I membri del consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni riguardanti l’approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità.

ART. 16 – MAGGIORANZE PER L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA
L’assemblea straordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di tante Associate che rappresentino almeno i due terzi delle Associate iscritte all’associazione. Essa delibera validamente con il voto della maggioranza delle votanti.

In seconda convocazione l’assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la presenza di tante socie costituenti almeno un terzo delle associate iscritte e delibera con il voto favorevole della maggioranza delle votanti.

In ogni caso per deliberare sulle modifiche da apportare allo statuto o per decidere lo scioglimento dell’Associazione occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti delle Associate iscritte.

ART. 17 – CONSIGLIO DIRETTIVO
L’Associazione è amministrata da un consiglio direttivo composto da un numero di membri variabile da tre a cinque, secondo quanto stabilirà l’assemblea ordinaria al momento della nomina del consiglio.
I membri del consiglio direttivo devono essere scelti tra le Associate ma per i primi tre anni dalla costituzione la maggioranza delle consigliere deve essere scelta tra le associate che rientrano nella categoria delle socie fondatrici.

Le consigliere vengono nominate per un periodo di tempo non superiore a tre esercizi e sono rieleggibili.
Per la prima volta il consiglio direttivo e la presidente sono nominati con l’atto costitutivo.

ART. 18 –LE CARICHE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo nomina nel proprio seno una Presidente, una vice Presidente e una segretaria.

La presidente rappresenta l’Associazione ed è responsabile di ogni attività della stessa; convoca e presiede il consiglio.

La vice Presidente sostituisce la Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questa sia assente o impedita.

La segretaria cura ogni aspetto amministrativo e redige i verbali delle sedute del consiglio.

ART. 19– FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il consiglio si riunisce almeno con cadenza trimestrale su convocazione scritta della Presidente o se ne fanno la richiesta almeno tre consigliere.

In caso di urgenza può riunirsi senza avviso scritto e viene considerata valida la seduta del consiglio direttivo con la presenza della maggioranza dei suoi membri.
Il consiglio è presieduto dalla Presidente ed in caso di sua assenza dalla vice Presidente. Delle riunioni del consiglio verrà redatto il relativo verbale che sarà sottoscritto dalla Presidente e dalla segretaria e tenuto a disposizione delle socie.
Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi membri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

La parità di voto comporta la rielezione della proposta.

ART. 20 – POTERI DI GESTIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO
Il consiglio direttivo è investito dei più ampi poteri per il compimento di tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione utili o necessari per il raggiungimento degli scopi associativi.
Il consiglio direttivo può delegare ad alcuni suoi membri determinati poteri per la gestione ordinaria dell’Associazione.

ART. 21 – RAPPRESENTANZA
La rappresentanza legale dell’Associazione di fronte a terzi ed in giudizio è devoluta alla Presidente del consiglio direttivo ed in caso di sua assenza od impedimento alla vice Presidente.

Alla Presidente spetta l’uso della firma sociale e può conferire procure speciali per singoli atti o categorie di atti ad altri membri del consiglio direttivo ed eccezionalmente anche a persone estranee all’Associazione.

TITOLO V

VARIE

ART. 22 – SCIOGLIMENTO
In caso di scioglimento anticipato dell’Associazione oppure qualora lo scopo associativo divenga irrealizzabile per qualunque causa ed in qualsiasi tempo, l’associazione si estinguerà ed il suo patrimonio residuo sarà devoluto a favore di altra associazione avente finalità affini oppure per fini di pubblica utilità sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Restano salve diverse destinazioni eventualmente imposte dalla legge.

L’assemblea che deliberi lo scioglimento dell’Associazione provvederà a nominare uno o più liquidatori scelti anche tra persone estranee all’Associazione.

ART. 23 – RINVIO
Per quant’altro non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle disposizioni di legge che disciplinano le associazioni.